Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto; il CPP elenca alcuni disborsi principali (art. 422 CPP)
Nella procedura di primo grado non sono addossate spese procedurali all’accusatore privato che non presenta richieste civili per il reato di discriminazione razziale (art. 427 CPP, art. 422 CPP e art. 423 CPP).
Nella procedura di ricorso, invece, il tribunale entra nel merito se il ricorrente versa un anticipo delle spese (cauzione, art. 383 CPP). Se l’anticipo non è versato, il tribunale non entra nel merito a meno che il ricorrente non benefici del gratuito patrocinio (art. 136 CPP). Le spese procedurali possono essere poste a suo carico (art. 428 e 426 cpv. 2 CPP) se il tribunale gli dà torto oppure se il ricorso è irricevibile o è stato ritirato. La parte soccombente alla quale sono addossate le spese procedurali non ha diritto a indennizzi (cfr. DTF 137 IV 352, consid. 2.4.2).
L’art. 433 cpv. 1 CPP prevede due possibilità (lett. a e b) per chiedere all’imputato un indennizzo adeguato delle spese sostenute nel procedimento penale. Per ottenerlo, l’accusatore privato deve presentare un calcolo prima della fine del dibattimento (art. 339 segg. CPP). In caso contrario l’autorità non entra nel merito dell’istanza (art. 433 cpv. 2 CPP).
Secondo uno studio condotto nel 2015 dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU; cfr. Matthey/Steffanini, Partie 6: Racisme – Analyse juridique, pag. 25) sulla giurisprudenza disponibile nell’ambito della discriminazione razziale, le spese procedurali ammontano ad almeno 50 franchi e possono raggiungere un massimo di 7000 franchi. Il valore medio si attesta a 1571 franchi, quello mediano a 1000 franchi. L’importo degli indennizzi varia da 250 a 15 000 franchi; il valore medio è di 3425 franchi, quello mediano di 1970 franchi.