Diritto di essere sentiti
Art. 3 cpv. 2 lett. c CPP
Art. 107 e 108 CPP
Il diritto di essere sentiti, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, è sancito espressamente all’art. 3 cpv. 2 lett. c e all’art. 107 CPP. Le parti hanno il diritto assoluto e incondizionato di essere sentite. Possono tuttavia rinunciare all’esercizio di tale diritto in modo esplicito o implicito, per esempio se la persona interessata ha un comportamento che indica chiaramente la rinuncia a tale diritto (cfr. DTF 137 IV 33, consid. 9.2). L’art. 3 cpv. 2 CPP intende il diritto di essere sentiti come elemento del rispetto della dignità umana.
L’art. 107 CPP ne stabilisce in modo non esaustivo le componenti. Considerata la natura formale di questo diritto, qualsiasi sua violazione comporta l’annullamento dell’atto giuridico in questione. Tuttavia, la giurisprudenza fa salve le violazioni di lieve gravità sanabili da un’autorità superiore avente lo stesso potere d’esame dell’autorità inferiore (Kuhn/Jeanneret, pag. 52; Moreillon/Parein-Reymond, pag. 27-28; cfr. DTF 108 Ia 293; DTF 101 Ia 292; 6B_562/2011, consid. 3.4; DTF 137 I195, consid. 2.3.2; DTF 137 IV 118, consid. 2.2).
Come qualsiasi diritto fondamentale, anche il diritto di essere sentiti può essere sottoposto a restrizioni. La validità delle restrizioni poggia sull’apprezzamento rigoroso del principio di proporzionalità garantito dall’art. 108 e da altre disposizioni del CPP (p. es. gli art. 152-154). Le restrizioni del diritto di essere sentiti devono essere formalizzate in una decisione scritta e motivata impugnabile ai sensi dell’art. 393 CPP (Kuhn/Jeanneret, pag. 53-55).
Componenti del diritto di essere sentiti:
Diritto di essere sentiti
Art. 3 cpv. 2 lett. c CPP
Art. 107 e 108 CPP
Diritto di essere informati
art. 118 cpv. 4 e 305 CPP
Le parti hanno il diritto di essere informate in merito ai loro diritti e alle posizioni delle altre parti e delle autorità penali direttamente interessate.
(Cfr. DTF 101 Ia 292)
Diritto di esprimersi
Le parti hanno il diritto di esprimersi su tutti gli elementi della causa e il diritto a che i loro argomenti vengano effettivamente presi in considerazione dalle autorità prima che venga presa una decisione.
(Cfr. DTF 101 Ia 292)
Diritto di esaminare gli atti
Art. 101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. a CPP
Questo diritto non è assoluto fintanto che l'istruzione non si è conclusa e l'incarto trasmesso al tribunale competente. Ad eccezione di quanto disposto agli art. 108 e 225 cpv. 2 CPP, l'accusatore privato ha gli stessi diritti di esaminare gli atti dell'imputato (principio di parità di armi).
(Cfr. DTF 138 IV 78, consid. 3 e DTF 137 IV 172 consid. 2.6)
Diritto di fare assumere le prove e di partecipare alla loro produzione
Si tratta del diritto di produrre prove pertinenti, di proporre l'assunzione di determinati mezzi di prova, di partecipare alla produzione delle prove e di pronunciarsi sul loro risultato.
(Cfr. DTF 143 IV 380, consid. 1.1 e 1.4; DTF 126 I 15, consid. 2a)
Diritto di messa a verbale
art. 76-79 CPP
Diritto di messa a verbale delle dichiarazioni pertinenti delle autorità e delle parti.
(Cfr. DTF 126 I 15, consid. 2a)
Diritto a decisioni motivate
Art. 80-82 CPP
La decisione motivata permette alle parti di capire ed esercitare il loro diritto di ricorso dinanzi all'autorità di controllo.
(Cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2)
Diritto di farsi rappresentare
Art. 107 cpv. 1 lett. c CPP
I partecipanti al procedimento possono far capo a un patrocinatore per difendere i propri interessi. A differenza dell'imputato e fatte salve le disposizioni cantonali applicabili (p. es. legislazione sull'avvocatura), l'accusatore privato non è obbligato a scegliere un avvocato quale patrocinatore (art. 127 CPP).
Diritto alla traduzione di atti
Questo diritto concerne soprattutto l'imputato.
Non si tratta del diritto di disporre di una traduzione scritta di tutti gli atti procedurali, ma unicamente di quelli più importanti.