Rispetto dei termini
Art. 89 segg. CPP
Per termine legale s’intende il lasso di tempo concesso dalla legge o dal tribunale (giudice) per compiere un determinato atto giuridico. Il diritto di procedura penale prevede termini per gran parte degli atti procedurali. I principi generali per il computo e il rispetto dei termini sono contemplati all’art. 89 segg. CPP.
Qualche regola utile:
Rispetto dei termini
Art. 89 segg. CPP
I termini decorrono dal giorno successivo alla notificazione. Non scadono il sabato, la domenica o un giorno festivo federale o cantonale.
Art. 90 CPP
Il termine è considerato osservato se l'atto procedurale è stato trasmesso per posta o per via elettronica il giorno della scadenza.
Art. 91 CPP
Non è possibile prorogare i termini fissati per legge.
Art. 89 CPP
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale successivo.
Le istanze o gli atti (supporto cartaceo) devono essere consegnati all'autorità penale, a un ufficio postale svizzero oppure a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
La parte che non ha osservato il termine (legale o giudiziario) impartito può chiederne la restituzione alle seguenti condizioni cumulative (art. 94 CPP):
Art. 94 CPP
(Cfr. 6B_1074/2015, consid. 3.1)
Il procedimento penale non prevede ferie giudiziarie, ossia la sospensione dei termini durante le vacanze estive, a fine anno e nel periodo pasquale.
Art. 89 cpv. 2 CPP
In caso di trasmissione per via elettronica, il momento in cui è rilasciato l'avviso di ricevimento è determinante per l'osservanza del termine. È necessaria la firma elettronica.