Decisione
Il termine decisione comprende le ordinanze, le sentenze e i decreti emessi da un’autorità penale.
Decisione
Ordinanza
Decreto
Sentenza
L'ordinanza è una decisione (≠sentenza) pronunciata da un'autorità collegiale
Decisione (≠sentenza) pronunciata da un'autorità monocratica, ossia formata da una sola persona
Decisione di merito impugnabile su questioni relative alla causa
I requisiti formali e di contenuto delle decisioni sono esposti agli art. 80 segg. CPP. Le decisioni sono notificate per scritto alle parti (per le eccezioni cfr. art. 84 CPP), motivate (per le eccezioni cfr. art. 82 CPP) e firmate dall’autorità competente (art. 80 cpv. 2 CPP).
Se impugnabili, le decisioni devono indicare i rimedi giuridici e i termini di ricorso (cfr. TF 6B_964/2013, consid. 3.3.2).
La notificazione è una comunicazione ufficiale, generalmente in forma scritta (per le eccezioni cfr. art. 85 CPP), di un atto giudiziario (decisione, citazione, mandato) che permette al destinatario di rispettare gli obblighi che vi sono contenuti o far uso dei rimedi giuridici disponibili.
Notificazione
Mediante inivio postale semplice o raccomandato
(DTF 142 IV 125)
Art. 85 e 87 CPP
Mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone
Art. 88 CPP
Per via elettronica
Art. 86 CPP
La notificazione è considerata avvenuta quando il destinatario ha preso conoscenza dell’invio o quando l’invio perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Presupposti: il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con ragionevoli ricerche; la notificazione è impossibile; non è stato designato un recapito in Svizzera.
La pubblicazione rappresenta l'ultima ratio.
In caso di finzione di notificazione non è necessario procedere alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.
(Cfr. TF 6B_652/2013)
Possibile con il consenso del diretto interessato. La notificazione dev'essere munita di una firma elettronica ai sensi della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FIEle).
L’invio può essere consegnato al destinatario, a un suo impiegato o a un’altra persona di almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica del destinatario.
La notificazione è considerata avvenuta anche quando il destinatario rifiuta la consegna.
Invio postale raccomandato
Finzione di notificazione (notificazione fittizia): qualora il destinatario possa aspettarsi in buona fede la notificazione di un atto giudiziario, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal giorno in cui l’avviso di ritiro dell’invio postale raccomandato è stato depositato nella cassetta della posta del destinatario.
La data di ritiro dell’invio postale raccomandato è determinante ai fini della comunicazione.
(Cfr. DTF 116 Ia 90; 142 IV 286)
Di norma i termini decorrono dalla notificazione. Se quest’ultima è irregolare, l’autorità ne sostiene le conseguenze in applicazione del principio della buona fede. Tale principio si applica anche alle parti, che sono tenute a informarsi presso le autorità non appena sospettano l’esistenza di un’ordinanza giudiziaria.
La prova della notificazione di un’ordinanza incombe all’autorità che intende farla valere (cfr. DTF 124 V 400, consid. 2). Tuttavia, per motivi di prova e per il calcolo dei termini, è molto importante che il destinatario conservi la busta contenente la decisione o qualsiasi altra notificazione giudiziaria. Agli accusati che nell’ambito di un procedimento inoltrano un documento a un’autorità giudiziaria si raccomanda vivamente di farlo per posta raccomandata. La ricevuta postale recante il numero di invio va conservata con cura.