Presupposti per l'emanazione di un decreto d'accusa
Art. 352 segg. CPP
Il CPP permette al pubblico ministero di perseguire reati di piccola e media gravità senza che venga adito il tribunale di primo grado. In questi casi il pubblico ministero emette un decreto d’accusa. Si tratta in un primo tempo di una proposta di sentenza, che può essere contestata dall’imputato o da altri diretti interessati, tra cui il querelante (art. 354 cpv. 1 CPP).
Il pubblico ministero può emanare un decreto d’accusa unicamente se durante la fase istruttoria sono soddisfatti determinati presupposti.
Presupposti per l'emanazione di un decreto d'accusa
Art. 352 segg. CPP
Le sanzioni pronunciate non superano, congiuntamente o alternativamente:
Il cumulo con la multa è sempre possibile.
In virtù dell’art. 353 cpv. 3 CPP, il decreto d’accusa è notificato per scritto alle persone legittimate a fare opposizione. L’opposizione va presentata per scritto entro 10 giorni al pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa. Contrariamente all’opposizione dell’imputato, quella di tutti gli altri opponenti dev’essere debitamente motivata, ossia indicare i punti contestati, i motivi per i quali viene impugnata la decisione e gli eventuali mezzi di prova.
Il querelante non ha un diritto assoluto di interporre opposizione, ma è legittimato a farlo solo se dimostra di avere un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto d’accusa (cfr. DTF 141 IV 231, consid. 2.3-2.6). A titolo di esempio, il querelante ha interesse a che venga presa un’altra decisione se questa può influire sulle sue pretese nell’ambito di un procedimento civile. Ha inoltre interesse ad opporsi a un decreto d’accusa qualora gli venga negato un risarcimento.
Se non viene interposta opposizione, il decreto d’accusa passa in giudicato ed è assimilato a una sentenza esecutiva.
Procedura in caso di opposizione:
Presentazione dell'opposizione
Il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio.
Il pubblico ministero cita l'opponente a un interrogatorio.
Dopo eventuale nuova inchiesta e dopo l'interrogatorio dell'opponente il pubblico ministero può decidere di:
Se l'opponente non compare all'interrogatorio, l'opposizione è considerata ritirata e il decreto d'accusa impugnato passa in giudicato ed esplica gli stessi effetti di una sentenza.
Art. 355 cpv. 2 CPP
tribunale di primo grado
Abbandonare il procedimento
Art. 355 cpv. 3 lett. b CPP
Emettere un nuovo decreto d'accusa
Art. 355 cpv. 3 lett. c CPP