Opposizione al decreto d’accusa

Il CPP permette al pubblico ministero di perseguire reati di piccola e media gravità senza che venga adito il tribunale di primo grado. In questi casi il pubblico ministero emette un decreto d’accusa. Si tratta in un primo tempo di una proposta di sentenza, che può essere contestata dall’imputato o da altri diretti interessati, tra cui il querelante (art. 354 cpv. 1 CPP).

Il pubblico ministero può emanare un decreto d’accusa unicamente se durante la fase istruttoria sono soddisfatti determinati presupposti.

Presupposti per l'emanazione di un decreto d'accusa

Art. 352 segg. CPP

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  • L'imputato ha ammesso i fatti che gli sono contestati; oppure
  • dall'istruzione emerge chiaramente che l'imputato ha commesso il reato contestato.

Le sanzioni pronunciate non superano, congiuntamente o alternativamente:

  • una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere;
  • una pena detentiva di sei mesi.

Il cumulo con la multa è sempre possibile.

Opposizione al decreto d’accusa

In virtù dell’art. 353 cpv. 3 CPP, il decreto d’accusa è notificato per scritto alle persone legittimate a fare opposizione. L’opposizione va presentata per scritto entro 10 giorni al pubblico ministero che ha emesso il decreto d’accusa. Contrariamente all’opposizione dell’imputato, quella di tutti gli altri opponenti dev’essere debitamente motivata, ossia indicare i punti contestati, i motivi per i quali viene impugnata la decisione e gli eventuali mezzi di prova.

Il querelante non ha un diritto assoluto di interporre opposizione, ma è legittimato a farlo solo se dimostra di avere un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto d’accusa (cfr. DTF 141 IV 231, consid. 2.3-2.6). A titolo di esempio, il querelante ha interesse a che venga presa un’altra decisione se questa può influire sulle sue pretese nell’ambito di un procedimento civile. Ha inoltre interesse ad opporsi a un decreto d’accusa qualora gli venga negato un risarcimento.

Se non viene interposta opposizione, il decreto d’accusa passa in giudicato ed è assimilato a una sentenza esecutiva.

Procedura in caso di opposizione:

Presentazione dell'opposizione

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Il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio.

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Il pubblico ministero cita l'opponente a un interrogatorio.

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Dopo eventuale nuova inchiesta e dopo l'interrogatorio dell'opponente il pubblico ministero può decidere di:

Se l'opponente non compare all'interrogatorio, l'opposizione è considerata ritirata e il decreto d'accusa impugnato passa in giudicato ed esplica gli stessi effetti di una sentenza.

Art. 355 cpv. 2 CPP

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tribunale di primo grado

  • confermando il decreto d'accusa;
    Art. 355 cpv. 3 lett. a e 356 CPP
  • formulando un'accusa diversa da quella contenuta nel decreto.
    Art. 355 cpv. 3 lett. d CPP

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Abbandonare il procedimento

Art. 355 cpv. 3 lett. b CPP

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Emettere un nuovo decreto d'accusa

Art. 355 cpv. 3 lett. c CPP