Di norma può presentare querela (art. 30 cpv. 1 CP):
- la persona lesa
- che ha l’esercizio dei diritti civili.
Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, può farli esercitare al posto suo dal suo rappresentante legale (art. 30 cpv. 2 CP).
Se la persona lesa decede senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa ai suoi congiunti (combinato disposto degli art. 30 cpv. 4 e 110 cpv. 1 CP).
Termine della presentazione della querela: 3 mesi (art. 31 CP). Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto conosce l'identità dell'autore del reato (Cfr. DTF 142 IV 129 consid. 4.3).
Computo: il termine è computato in mesi. Aggiungere i mesi alla data da cui inizia a decorrere, mantenendo lo stesso giorno.
Esempio: 5 gennaio - 5 aprile.
Tuttavia: i termini che decorrono dal giorno 31 scadono l'ultimo giorno di tre mesi dopo.
Esempio: inizio il 30 novembre, scadenza il 28/29 febbraio; inizio il 31 gennaio, scadenza il 30 aprile.
Se il reato è stato commesso da più persone, è sufficiente conoscerne una.
Forma della querela: orale o scritta
- La querela penale dev’essere presentata a un’autorità di perseguimento penale (art. 304 cpv. 1 CPP)
Le autorità di perseguimento penale cantonali possono pubblicare sul loro sito Internet un modulo per la presentazione di una querela.
Il ritiro della querela reclamo può effettuarsi in due modi:
- La parte lesa può rinunciare espressamente a presentare una querela in qualsiasi momento. Tale rinuncia può essere limitata all'aspetto penale o civile. Essa è soggetta agli stessi requisiti formali di una querella penale (art. 304 cpv. 2 TBC). L'effetto della rinuncia è definitivo (Art. 30 comma 4 StGB).
- La parte lesa può ritirare la querella prima della pronuncia della sentenza della seconda instanza cantonale. Se vi sono più imputati, il ritiro per uno va a vantaggio di tutti gli altri, tranne in caso di opposizione da parte di un solo imputato. Il ritiro è soggetto agli stessi requisiti formali della denuncia penale (art. 204 cpv. 2 TBC).
L'effetto del ritiro è definitivo (Art. 33 StGB).