Glossario

Danneggiato

Art. 115 CPP

Per danneggiato s’intende la persona titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale in oggetto o la persona i cui interessi individuali sono stati direttamente lesi dall’atto incriminato.

Tra il danno e il reato perseguito dev’esserci un nesso causale diretto. Il danno deve inoltre presentare una certa gravità che va valutata in modo obiettivo e non in funzione della sensibilità personale e soggettiva del danneggiato.
Se la norma che punisce il reato tutela in primo luogo l’interesse collettivo, il soggetto è considerato danneggiato soltanto se i suoi interessi privati sono stati lesi in modo tale che il danno subito sia la conseguenza diretta dell’atto denunciato.
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale. Petit commentaire, pagg. 365-367)

(Cfr. TF 1B_489/2011, consid. 2.1; DTF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4)

Esercizio dei diritti civili

Art. 12ss CC

Per esercizio dei diritti civili s’intende la capacità di compiere atti giuridici, ossia di acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri (art. 12 CC).

L’esercizio dei diritti civili comprende tre condizioni cumulative:

  • Maggiore età (art. 14 CC)
  • Capacità di discernimento (art. 16 CC)
  • Non essere sottoposto a curatela comportante la privazione dell’esercizio dei diritti civili (art. 17 CC)

Autorità di perseguimento penale

Art. 12 CPP

Sono autorità di perseguimento penale:

  1. la polizia (Art. 15 CPP);
  2. il pubblico ministero (Art. 16 CPP), che rappresenta lo Stato, istruisce il fascicolo d’accusa a carico o a discarico dell’imputato e, una volta trasmesso il fascicolo al giudice, funge da unico accusatore nel processo penale;
  3. le autorità penali delle contravvenzioni (Art. 17 CPP); i Cantoni possono delegare il perseguimento e la condanna degli autori di infrazioni meno gravi, in particolare di contravvenzioni (art 103 CP).
In merito all’organizzazione giudiziaria, consultare la legislazione cantonale e federale in vigore.