Chi è a conoscenza di un atto di discriminazione razziale ha il diritto di denunciarlo a un’autorità di perseguimento penale per scritto o oralmente (art. 301 CPP). Se la denuncia è presentata oralmente alla polizia, questa è tenuta a compilare un atto di denuncia (art. 76 CPP) e a farlo firmare dal denunciante.
Se non è la persona danneggiata dal reato, il denunciante può unicamente chiedere di essere informato del seguito dato alla denuncia e non gode di alcun diritto nella procedura penale. Se è invitato a partecipare al procedimento (p. es. in qualità di testimone) e risulta esposto a grave pericolo ai sensi dell’art. 144 CPP, può beneficiare di adeguate misure di protezione (p. es. anonimato). È ovviamente possibile presentare una denuncia anonima o una denuncia contro ignoti.
La legge non prevede un termine per la presentazione di una denuncia.