Glossario

Direzione del procedimento

Art. 61 segg. CPP

Il termine direzione del procedimento indica le persone che, a un determinato stadio del procedimento, sono responsabili del suo svolgimento; oppure i compiti e le attività spettanti alle suddette persone (cioè principalmente le misure necessarie a garantire il buono svolgimento del procedimento e del dibattimento).

L’autorità responsabile della direzione del procedimento varia in funzione della fase procedurale e della gravità del reato.

Danneggiato

Art. 115. CPP

Per danneggiato s’intende la persona titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale in oggetto o la persona i cui interessi individuali sono stati direttamente lesi dall’atto incriminato.

Tra il danno e il reato perseguito dev’esserci un nesso causale diretto. Il danno deve inoltre presentare una certa gravità che va valutata in modo obiettivo e non in funzione della sensibilità personale e soggettiva del danneggiato.
Se la norma che punisce il reato tutela in primo luogo l’interesse collettivo*, il soggetto è considerato danneggiato soltanto se i suoi interessi privati sono stati lesi in modo tale che il danno subito sia la conseguenza diretta dell’atto denunciato.
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale. Petit commentaire, pagg. 365-367)

*(Cfr. TF 1B_489/2011, consid. 2.1; DTF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4)

Vittima

Art. 116 cpv. 1 CPP

La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica. Si tratta quindi di una persona fisica.

Secondo Jeanneret, la vittima rappresenta una categoria particolare di danneggiato e gode pertanto sia dei diritti procedurali concessi al danneggiato sia di altri diritti specifici sanciti all’art. 117 CPP.

Bene giuridico tutelato

Per beni giuridici tutelati (detti anche beni giuridicamente tutelati) s’intendono i valori fondamentali di una società che, per la loro elevata importanza, sono protetti dal diritto.

Il CP organizza le disposizioni penali in base ai beni giuridici che tutela (p. es. l’integrità fisica, il patrimonio, l’onore, la tranquillità pubblica).

Dignità umana

Il concetto di dignità umana si riferisce al valore intrinseco di una persona, che impone il rispetto altrui e concerne le caratteristiche inalienabili di un individuo.

Oltre a essere un diritto fondamentale sancito dall’art. 7 Cost., la dignità umana è un principio guida per ogni attività dello Stato (DTF 132 I 49, consid. 5.1).

La dignità umana è violata quando la qualità di essere umano di una persona o di un gruppo di persone è negata o messa in discussione a causa dell’appartenenza a un dato gruppo, tanto da impedire l’esercizio dei diritti ad essa intrinsecamente legati.

La lesività o meno di una determinata dichiarazione per la dignità umana è valutata in modo obiettivo, cioè con gli occhi di un destinatario medio imparziale. A tal fine si considerano non solo i comportamenti individuali, ma anche il contesto generale e le circostanze concrete nelle quali il comportamento viene adottato.

Tranquillità pubblica

Bene giuridico tutelato dall’art. 261bis CP. Secondo il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1992 (FF 1992 III 217) la tranquillità pubblica è minacciata quando si è di fronte a una violazione della dignità umana di individui facenti parte di un determinato gruppo. Quando si può denigrare o calunniare impunemente un gruppo o una persona a causa dell’appartenenza a una razza, una religione o un’etnia, la fiducia nell’ordinamento giuridico viene meno e molto spesso vengono minacciate anche altre libertà fondamentali.

Diniego di giustizia

Secondo l’art. 29 cpv. 1 Cost., nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

Il diniego di giustizia formale è una violazione dell’art. 29 Cost. e si configura quando un’autorità:

  • non applica o applica in modo errato una regola procedurale precludendo l’accesso alla giustizia a un soggetto che ne avrebbe diritto;
  • si rifiuta di entrare nel merito o entra nel merito solo parzialmente pur essendo competente;
  • non interviene in tempo utile e nelle forme prescritte (ritardo ingiustificato) in una causa che le è stata sottoposta.


Cfr. DTF 135 I 6, consid. 2.1; TF 2D_59/2013, consid. 2.1.

Titolare del bene giuridico

Nel diritto penale il titolare del bene giuridico è il soggetto che detiene il bene giuridico tutelato dal diritto. Solo l’interpretazione della fattispecie permette di determinare il titolare del bene giuridico tutelato.

Esempio: danno alla proprietà; i titolari del bene giuridico sono i proprietari e i locatari del bene danneggiato; DTF 118 IV 209, consid. 2.

Cfr. anche DTF 128 IV 81, consid. 3.

Reato perseguibile d’ufficio

Il perseguimento d’ufficio (p. es. nel caso di discriminazione razziale) subentra quando l’autorità competente che viene a conoscenza di un determinato reato è tenuta ad agire anche se la vittima non ha sporto querela.