Atti impugnabili
Sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
Art. 398 cpv. 1 CPP
In materia di crimini e delitti, il tribunale d’appello ha un potere di piena cognizione, ossia esamina la sentenza di primo grado in fatto e in diritto (art. 398 cpv. 2 CPP).
Di norma l’esame concerne solo i punti contestati dall’appellante. Il tribunale può però esaminare anche punti non impugnati se potrebbero risultare più favorevoli per l’imputato ai sensi dell’art. 404 cpv. 2 CPP.
Atti impugnabili
Sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
Art. 398 cpv. 1 CPP
Motivi
Art. 398 cpv. 3 CPP
Termini
1) Annuncio
La volontà di presentare un appello va annunciata al tribunale di primo grado per scritto o oralmente entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza.
Art. 399 cpv. 1 CPP
Forma e contenuto della dichiarazione
Forma scritta
Contenuto: art. 399 cpv. 3 e 4 CPP
Art. 385 CPP
Art. 399 CPP
art. 390 CPP
Effetto sospensivo
L'appello ha effetto sospensivo riguardo ai punti impugnati della sentenza
Art. 402 CPP
Forma della procedura dinanzi all’autorità di appello
Principio:
procedura orale (art. 405 CPP)
Eccezione:
procedura scritta (art. 406 CPP
Art. 405 cpv. 1 CPP
Art. 330 segg. CPP