Appello

In materia di crimini e delitti, il tribunale d’appello ha un potere di piena cognizione, ossia esamina la sentenza di primo grado in fatto e in diritto (art. 398 cpv. 2 CPP).

Di norma l’esame concerne solo i punti contestati dall’appellante. Il tribunale può però esaminare anche punti non impugnati se potrebbero risultare più favorevoli per l’imputato ai sensi dell’art. 404 cpv. 2 CPP.

Atti impugnabili

Sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

Art. 398 cpv. 1 CPP

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Motivi

  • Violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a)
  • Accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b)
  • Inadeguatezza (lett. c)
  • Se la procedura di primo grado concerne esclusivamente contravvenzioni: cfr. cpv. 4

Art. 398 cpv. 3 CPP

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Termini

1) Annuncio

La volontà di presentare un appello va annunciata al tribunale di primo grado per scritto o oralmente entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 399 cpv. 1 CPP

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Forma e contenuto della dichiarazione

Forma scritta
Contenuto: art. 399 cpv. 3 e 4 CPP

Art. 385 CPP
Art. 399 CPP
art. 390 CPP

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Effetto sospensivo

L'appello ha effetto sospensivo riguardo ai punti impugnati della sentenza

Art. 402 CPP

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Forma della procedura dinanzi all’autorità di appello

Principio:
procedura orale (art. 405 CPP)

Eccezione:
procedura scritta (art. 406 CPP

Art. 405 cpv. 1 CPP
Art. 330 segg. CPP