Esempio: a uno jenisch che esegue lavori di pittura e altri lavori di costruzione è ritirata la necessaria autorizzazione. La competente autorità cantonale motiva la decisione con il reiterato uso illegale di fondi privati e pubblici come aree di sosta da parte del nomade negli ultimi anni.
Per gli jenisch, i sinti e i rom nomadi l’autorizzazione al commercio ambulante è essenziale dato che è necessaria per esercitare l’attività di venditore o fornitore di prestazioni ambulante.
La legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e la rivista ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (OCAmb) entrata in vigore il 1° luglio 2018 agevolano rispetto al passato il rifiuto e il ritiro dell’autorizzazione al commercio ambulante. Più precisamente, secondo l’OCAmb, l’autorizzazione può essere ritirata o rifiutata se nei due anni precedenti il richiedente ha gravemente perturbato l’ordine pubblico. Secondo il legislatore si è in presenza di una perturbazione grave in particolare quando il commerciante ambulante, nell’ambito della sua attività, occupa illegalmente un fondo pubblico o privato arrecando gravi danni al proprietario (cfr. art. 10 cpv. 1 e 2 OCAmb).
La formulazione potestativa della legge e la sua precisazione nell’ordinanza chiariscono inequivocabilmente che non tutte le trasgressioni comportano automaticamente il rifiuto o il ritiro dell’autorizzazione (cfr. commento esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sul commercio ambulante): sono da considerare gravi soltanto le perturbazioni dell’ordine pubblico seriamente pregiudizievoli per una o più persone. Per esempio quelle che arrecano gravi danni ai proprietari di fondi. Secondo il legislatore, si è in presenza di una grave perturbazione anche in caso di trasgressioni reiterate.
Il ritiro e il rifiuto dell’autorizzazione colpiscono il modo di vita di jenisch, sinti e rom nelle sue fondamenta, cioè nella possibilità di guadagnarsi la vita come lavoratori e venditori ambulanti. L’autorizzazione è per loro d’importanza vitale.
Inoltre, il ritiro e il rifiuto dell’autorizzazione al commercio ambulante intaccano il diritto fondamentale della libertà economica sancito dalla Costituzione (art. 27 Cost.), che garantisce al singolo la libertà di scegliere qualsiasi professione e di esercitare qualsiasi attività economica privata senza alcuna restrizione da parte dello Stato. Per essere legittime, le restrizioni ai diritti fondamentali devono adempiere le condizioni di cui all’ art. 36 Cost..
L’autorizzazione al commercio ambulante può essere richiesta al Cantone non solo da cittadini svizzeri o da persone con domicilio in Svizzera, nell’Unione europea o nell’AELS, ma anche da persone con dimora o domicilio al di fuori dell’UE e dell’AELS. La condizione per il suo rilascio è che negli ultimi due anni il richiedente non sia stato condannato per un delitto o un crimine di cui l’esercizio del commercio ambulante potrebbe incentivare la recidiva (art. 4 cpv. 1 LCAmb).
L’autorizzazione a esercitare il commercio ambulante è valida su tutto il territorio svizzero. Per i cittadini svizzeri l’autorizzazione è valida cinque anni (art. 9 cpv. 3 LCAmb) Per i cittadini stranieri, la durata della validità è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della legislazione sugli stranieri (art. 9 cpv. 4 LCAmb). Per le persone con domicilio nell’UE o nell’AELS è di 90 giorni l’anno. Le giornate di lavoro possono essere prestate anche singolarmente. Per questo periodo non è necessario un permesso di soggiorno, ma è obbligatorio registrarsi (oltre all’autorizzazione al commercio ambulante) Annuncio
Se desiderano lavorare in Svizzera per più di 90 giorni, le persone dimoranti o domiciliate in un Paese dell’UE o dell’AELS devono chiedere a un Cantone un permesso di lavoro per stranieri (Pratiche commerciali e pubblicitarie commerco ambulante; Prestazione transfrontaliera di servizi (UE/AELS)).