Chi pratica il nomadismo è esposto a discriminazioni indipendentemente dalla sua nazionalità. La guida giuridica si concentra sulla situazione dei cittadini svizzeri di etnia jenisch o sinti. Alcuni dei temi trattati concernono tuttavia anche gli jenisch, i sinti/manouches, i rom e gli altri nomadi con passaporto UE, dal momento che, nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini dell’UE hanno il diritto di viaggiare e lavorare in Svizzera. Quanto segue è invece riferibile solo in parte a chi non è cittadino dell’UE.
Il numero insufficiente di aree di sosta rende difficile la pratica del nomadismo. Secondo la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», istituita e sostenuta dalla Confederazione, negli ultimi anni il numero delle aree di sosta invece di aumentare è diminuito. Ma ci sono difficoltà anche per quanto riguarda la questione del domicilio, le assicurazioni sociali e l’obbligo scolastico. A causa del loro modo di vita e in parte anche del loro aspetto, i nomadi sono inoltre oggetto di frequenti controlli di polizia. Nel caso dei sinti e dei rom stranieri, gioca un ruolo anche il permesso di soggiorno. I controlli di polizia eseguiti sulla base di caratteristiche della personalità malviste come l’origine, il colore della pelle o la religione senza sospetti concreti su una determinata persona sono illeciti (profiling razziale).
Nel 1998, la Confederazione ha ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, un accordo multilaterale e giuridicamente vincolante del Consiglio d’Europa che garantisce i diritti fondamentali e i diritti umani delle minoranze. Ratificandola, la Svizzera ha riconosciuto i nomadi svizzeri quale minoranza nazionale; nel 2001, il primo rapporto della Svizzera precisava che, nel quadro della convenzione, per nomadi s’intendono jenisch, sinti/manouches svizzeri, indipendentemente dal fatto che siano nomadi o stanziali. Nel 2016, il consigliere federale Alain Berset ha ufficialmente confermato la volontà della Confederazione di dar seguito alla rivendicazione di jenisch e sinti di essere chiamati come essi stessi si definiscono. L’art. 8 cpv. 2 Cost. prescrive che nessuno può essere discriminato a causa del modo di vita. I nomadi usufruiscono inoltre anche dei diritti connessi alla protezione della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e alla protezione della sfera privata e della libertà d’abitazione (art. 13 Cost., art. 8 CEDU).
Approfondimento
Art. 8 Cost. – Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Commento
Il principio generale dell’uguaglianza giuridica (cpv. 1) e il divieto generale di discriminazione (cpv. 2) sono rilevanti ai fini della lotta contro la discriminazione razziale. Si tratta di diritti costituzionali che possono essere invocati da tutte le persone fisiche (privati), indipendentemente dalla loro cittadinanza. Il principio generale dell’uguaglianza giuridica (cpv. 1) vale anche per le persone giuridiche (imprese, società di capitali, associazioni, fondazioni ecc.).
L’art. 8 Cost. interessa tutti i livelli statali (Confederazione, Cantoni, Comuni e altri enti amministrativi) e comprende sia la legislazione che l’applicazione del diritto. Il disciplinamento è tuttavia vincolante unicamente per lo Stato; tra privati è applicabile soltanto in misura molto limitata.
L’uguaglianza giuridica secondo il cpv. 1 non ha valore assoluto. In presenza di motivi obiettivi, una disparità di trattamento può essere legittima e ammessa, se non addirittura necessaria. L’aiuto sociale prevede, ad esempio, prestazioni diverse a seconda dello statuto di soggiorno.
Il divieto di discriminazione secondo il cpv. 2 rappresenta un «principio di uguaglianza particolare» e costituisce in pratica l’essenza dell’art. 8 Cost. Per una disparità di trattamento fondata su una delle caratteristiche menzionate è richiesta una giustificazione qualificata. Questo significa che la disparità di trattamento deve essere nell’interesse pubblico e proporzionata allo scopo (cfr. art. 36 Cost.). Il divieto non presuppone un’intenzione discriminatoria e interessa sia le discriminazioni dirette che quelle indirette.
Approfondimento
Discriminazione indiretta
Si è in presenza di una discriminazione indiretta quando basi legali, politiche o pratiche apparentemente neutre sfociano in una disparità di trattamento illegittima.
Secondo il Tribunale federale, è data «una discriminazione indiretta [...] quando una regolamentazione che non contiene disposizioni manifestamente svantaggiose per gruppi protetti contro la discriminazione svantaggia però pesantemente nei fatti gli appartenenti a uno di questi gruppi senza alcuna giustificazione obiettiva». (DTF 129 I 217 consid. 2.1 pag. 224).
Approfondimento
Discriminazione diretta
Secondo il Tribunale federale si è in presenza di discriminazione diretta se una persona subisce una disparità di trattamento dovuta soltanto alla sua appartenenza a un gruppo che in passato è stato tendenzialmente emarginato e trattato come inferiore e lo è tuttora. L’Alta corte ritiene che la discriminazione rappresenti un tipo qualificato di disparità di trattamento di persone in situazioni paragonabili, in quanto svantaggia una persona in maniera umiliante ed emarginante unicamente a causa di un tratto distintivo che costituisce una parte determinante della sua identità e che non può essere abbandonato o può esserlo soltanto difficilmente. La discriminazione tocca pertanto anche aspetti della dignità umana. (DTF 126 II 377 consid. 6a pag. 392 seg.).
La discriminazione diretta va distinta dalla disparità di trattamento dovuta a criteri o motivi legittimi.
L’elenco delle caratteristiche di cui al cpv. 2 non è esaustivo. Per origine s’intende l’origine geografica, etnica, nazionale o culturale che ha plasmato l’identità del soggetto. Le differenziazioni a seconda della cittadinanza sono rette in primo luogo dal cpv. 1. Nel termine «razza», oggi alquanto obsoleto nell’Europa continentale, sono sussunte caratteristiche quali il colore della pelle o l’origine. Le caratteristiche lingua e convinzioni sono disciplinate anche in altri articoli (art. 18 Cost., libertà di lingua; art. 15 Cost., libertà di credo e di coscienza e art. 16 Cost., libertà d’opinione e d’informazione).
Il capitolo «Aspetti problematici in relazione al nomadismo» è stato redatto dal direttore della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» Simon Röthlisberger e dall’avvocato Viktor Györffy su incarico del Servizio per la lotta al razzismo.
Discriminazione nelle possibilità di soggiorno
Discriminazione nel sistema scolastico
Discriminazione dovuta alla mancanza di un domicilio fisso
Discriminazione nell’accesso a prestazioni assicurative
Affermazioni e violenza razziste
Discriminazione nel mondo del lavoro
Percezione di prestazioni dell’aiuto sociale e calcolo del loro importo