Discriminazione dovuta alla mancanza di un domicilio fisso

Esempio: una famiglia jenisch non è registrata in alcun Comune. Non ha un’area di sosta fissa per i mesi invernali, che negli ultimi anni ha trascorso in luoghi sempre diversi. Non essere registrata in alcun Comune crea problemi con le autorità, in quanto nessun Comune si ritiene responsabile per la famiglia. A causa della situazione poco chiara sorgono difficoltà anche con le assicurazioni.

Il luogo di domicilio determina quale Comune o quale Cantone sia responsabile delle prestazioni statali. Per questo motivo è molto importante avere un luogo di domicilio, cioè essere registrati in un Comune.

Poiché i nomadi non soggiornano stabilmente in un luogo, è difficile definire il loro domicilio. Può quindi succedere che l’autorità cui si rivolgono neghi la propria competenza, il che può avere conseguenze in diversi ambiti della vita (assicurazioni sociali, scuola, imposte ecc.). Ci sono tuttavia regole per determinare l’autorità competente per le persone che non soggiornano sempre nello stesso luogo.

Secondo il principio della libertà di domicilio, ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese (art. 24 Cost.). Il domicilio civile è il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Finché non acquista un nuovo domicilio, continua a sussistere il domicilio precedente. Se non sussiste o non può essere provato un domicilio fisso, è considerato domicilio il luogo di dimora (art. 23 CC e 24 CC). Secondo le regole generali, il luogo di domicilio dei nomadi è quello dove abitualmente trascorrono l’inverno.

Domicilio e aiuto sociale

La persona nel bisogno è domiciliata (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio (art. 4 cpv. 1 LAS). L’assistenza incombe al Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 LAS). Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora (art. 12 cpv. 2 LAS).

Domicilio e AVS/AI

I contributi AVS vanno versati alla cassa di compensazione del Cantone del domicilio civile. Se non hanno un domicilio attuale o precedente (p. es. il luogo dell’area di sosta invernale), per il versamento dei contributi i nomadi s’iscrivono alla cassa di compensazione del Cantone del Comune di attinenza.

Il versamento delle rendite AVS e AI incombe rispettivamente alla cassa di compensazione e all’ufficio AI del Cantone di domicilio. Sono applicabili le prescrizioni sul domicilio civile. Il domicilio dei nomadi è il luogo dove solitamente trascorrono l’inverno. Una volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino a che la persona non ne abbia acquistato un altro. Se non sussiste o non può essere provato un domicilio fisso, sono competenti rispettivamente la cassa di compensazione e l’ufficio AI del luogo di dimora.

Domicilio e prestazioni complementari

Per le prestazioni complementari è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui il nomade trascorre l’inverno.

Una volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino a che la persona non ne abbia acquistato un altro. Se non sussiste o non può essere provato un domicilio fisso, è competente la cassa di compensazione del luogo di dimora.

Domicilio e scuola

I bambini dei nomadi vanno a scuola nel luogo in cui la famiglia trascorre l’inverno (Discriminazione nel sistema scolastico).

Domicilio politico

Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è registrato l’avente diritto. I nomadi senza domicilio fisso o per i quali il domicilio non è ancora chiarito votano nel Comune di attinenza (art. 3 cpv. 1 LDP).

Domicilio e imposte

Una persona ha il domicilio fiscale nel luogo in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, ossia nel luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi vitali. Il deposito dei documenti di legittimazione è un elemento esterno che può costituire un indizio per il domicilio fiscale se anche il comportamento generale del contribuente porta alla stessa conclusione. Per i nomadi è logico considerare come domicilio fiscale il luogo dove trascorrono l’inverno. Se non sussiste un domicilio fisso è eventualmente possibile definirlo stabilendo dapprima il domicilio fiscale.

Domicilio e immatricolazione di veicoli

Nella circolazione stradale può esservi una suddivisione delle competenze. Per il conducente (detentore) del veicolo è competente il Cantone di domicilio. Per il veicolo è invece competente il Cantone del luogo di stazionamento.

È considerato luogo di stazionamento il luogo in cui il veicolo viene solitamente parcheggiato per la notte dopo l’uso. Per i veicoli utilizzati in diversi Cantoni, in ognuno dei quali meno di nove mesi consecutivi, a titolo sussidiario è considerato luogo di stazionamento il domicilio del detentore. Generalmente è questo il caso dei nomadi.

Wo Fahrende ihren Wohnsitz haben (2012), Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri.