Nelle aree in cui soggiornano nomadi le discriminazioni e i conflitti sono spesso all’ordine del giorno. Per questo il presente capitolo tratta le difficoltà che accompagnano l’allestimento di nuove aree permanenti e l’esercizio delle aree in generale e affronta il problema delle soste spontanee su terreni privati o pubblici.
Allestimento di aree di sosta, passaggio e transito permanenti
Esempio: in un Comune l’allestimento di nuove aree per nomadi suscita una forte resistenza politica.
Il diritto della pianificazione del territorio e il diritto di superficie sono in gran parte concepiti per una popolazione stanziale. Anche se l’art. 3 cpv. 3 LPT prevede che gli insediamenti debbano essere strutturati secondo i bisogni della popolazione, attualmente le aree di sosta e di passaggio sono troppo poche. Il Tribunale federale ha stabilito che nella pianificazione del territorio devono essere previste apposite aree per il soggiorno di nomadi, adatte al loro modo di vita tradizionale, che è protetto in particolare dal diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU, art. 13 Cost.). Ciò nonostante, nelle votazioni comunali e cantonali parte della popolazione si oppone all’allestimento di apposite aree di sosta, passaggio e transito.
Secondo l’Ufficio federale della cultura (UFC), 2000-3000 persone conducono ancora una vita itinerante e hanno bisogno di un numero sufficiente di aree di sosta e di passaggio. La Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» chiede che entro il 2020 siano disponibili 40 aree di sosta e 80 aree di passaggio. Ritiene inoltre necessarie 12 grandi aree di transito per i nomadi stranieri.
Esercizio delle aree
Esempio: gli utenti di un’area di sosta si sentono trattati in maniera discriminatoria perché le autorità ordinano loro di rimuovere le costruzioni che hanno annesso alle costruzioni mobiliari.
Per disciplinare l’esercizio delle aree di sosta, passaggio e transito ufficiali, i Comuni e i Cantoni emanano regolamenti e stipulano contratti con gli utenti per l’affitto duraturo di singoli spazi (per l’inverno). L’applicazione ed esecuzione di queste regolamentazioni possono far nascere forti tensioni tra gli utenti e le autorità competenti delle aree. Ne possono essere causa le norme stesse, la loro attuazione sul posto da parte di un custode o la prassi di assegnazione delle aree di sosta (per l’inverno). La partecipazione degli utenti, la consultazione delle loro associazioni e il coinvolgimento della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» nell’elaborazione dei piani di utilizzazione e dei regolamenti delle aree può essere utile per promuovere il riconoscimento reciproco delle regole e prevenire conflitti. Contro regolamentazioni dell’esercizio delle aree che sembrano discriminatorie si possono anche adire le vie legali.
Affitto temporaneo di terreni (sosta spontanea)
Esempio: un agricoltore è disposto ad affittare temporaneamente un suo terreno per una sosta spontanea. Il Comune ha però emanato un divieto generale di campeggio.
La cosiddetta sosta spontanea è un complemento importante alle aree ufficiali. In questi casi, privati cittadini, per esempio agricoltori, mettono a disposizione a pagamento a tempo determinato terreni altrimenti utilizzati in altro modo. Dal punto di vista della pianificazione del territorio, le soste spontanee non necessitano di un’autorizzazione e sono ammesse anche nelle zone agricole, a condizione che il numero delle roulotte sia limitato, la sosta duri soltanto per breve tempo (quattro settimane) e l’agricoltore metta a disposizione il terreno soltanto sporadicamente (due volte l’anno). Non sono ammessi né provvedimenti edilizi né pregiudizi all’ambiente (p. es. il soggiorno in una zona palustre protetta).
I divieti di soggiorno discriminatori sono spesso indiretti. Un divieto generale di campeggio ha, per esempio, conseguenze molto più gravose per i nomadi che non per la popolazione stanziale, in quanto rende impossibili le soste spontanee. Secondo l’[POPUP144art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato a causa del modo di vita.
È importante contestare sin dall’inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali(in questo caso soprattutto l’art. 5 lett. e n. i ICERD). Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD).
Approfondimento
Ricorso al diritto internazionale
Il ricorrente che non condivide la sentenza dell’ultima istanza (nella maggior parte dei casi il Tribunale federale) può, a determinate condizioni, adire un tribunale internazionale. In caso di discriminazione razziale, sarà principalmente la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD).Il ricorso dinanzi alla Corte EDU presuppone la censura di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dinanzi alla prima istanza nazionale e l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Una violazione del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) può inoltre essere fatta valere soltanto in combinazione con una violazione di un altro diritto previsto dalla convenzione, quale il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) o il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU). Per contro, una decisione può essere impugnata dinanzi al CERD una volta esaurite le vie di ricorso interne, anche senza una precedente censura e unicamente in ragione della violazione di una norma dell’ICERD.