Presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio
art. 136 cpv. 1 CPP
Il gratuito patrocinio non è concesso d’ufficio, ma dev’essere richiesto per scritto alla direzione del procedimento. La domanda va motivata e corredata di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione finanziaria del richiedente, ossia i redditi, il patrimonio, gli oneri finanziari complessivi e i bisogni dell’interessato (cfr. TF 6B_547/2015). L’obbligo di assistenza da parte dello Stato è sussidiario a quello derivante dal diritto della famiglia.
Di norma il gratuito patrocinio è accordato dalla data di presentazione della domanda. In via eccezionale può essere concesso retroattivamente.
Contro la decisione di rifiuto può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 393 CPP.
Il gratuito patrocinio è concesso unicamente per il procedimento in corso. Se è stato concesso nella fase preliminare del procedimento, in caso di reclamo l’accusatore privato deve presentare una nuova domanda all’autorità responsabile della direzione del procedimento.
Attenzione: la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è tenuta a rimborsare gli importi assunti o versati dallo Stato non appena la sua situazione economica lo permette. Per le vittime di reato si applica l’art. 30 LAV (cfr. DTF 143 IV 154 [in tedesco] e DTF 141 IV 262 [in francese]).
Alcuni Cantoni mettono a disposizione sul loro sito moduli per richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio.
Presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio
art. 136 cpv. 1 CPP
Far valere pretese civili
Indigenza
Bisogno di farsi assistere e rappresentare
Le pretese fatte valere nell'azione civile si fondano sul diritto civile e concernono essenzialmente il risarcimento dei danni subiti e la riparazione del danno morale. È possibile proporre altre azioni legali.
(Cfr. DTF 129 IV 2016, consid. 1.2.2)
È indigente chi non è in grado di sostenere le spese per la tutela dei suoi interessi in una procedura civile senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia.
(Cfr. DTF 125 IV 161, consid. 4a)
Il bisogno di farsi assistere e rappresentare è valutato in base ai seguenti elementi:
Le pretese fatte valere nell'azione civile devono essere dimostrate, fondate e avere probabilità di successo.
(Cfr. DTF 133 III 614, consid. 5)
La condizione di indigenza del richiedente viene valutata in base alla situazione economica (oneri finanziari, redditi, patrimonio) al momento della presentazione della domanda. Se il richiedente è sposato, si considera anche la situazione del coniuge.
L'autorità tiene conto del minimo vitale agli effetti della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) come pure della situazione personale del richiedente
La quantificazione e la motivazione delle pretese devono avvenire al più tardi in sede di arringa.
(art. 123 cpv. 2 CPP)
(Cfr. TF 1B_94/2015, consid. 2.1)
Contenuto del gratuito patrocionio / interpretazione degli art. 136 cpv. 2 CPP cum 29 Cost.: cfr. TF 1B_619/2011, consid. 2