Glossario

Direzione del procedimento

Art. 61 segg. CPP

Il termine direzione del procedimento indica:

  • le persone che, a un determinato stadio del procedimento, sono responsabili del suo svolgimento; oppure
  • i compiti e le attività spettanti alle suddette persone, ossia principalmente le misure necessarie a garantire il buono svolgimento del procedimento e del dibattimento.

L’autorità responsabile della direzione del procedimento varia in funzione della fase procedurale e della gravità del reato.

Danneggiato

Art. 115 CPP

Per danneggiato s’intende la persona titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale in oggetto o la persona i cui interessi individuali sono stati direttamente lesi dall’atto incriminato.

Tra il danno e il reato perseguito dev’esserci un nesso causale diretto. Il danno deve inoltre presentare una certa gravità che va valutata in modo obiettivo e non in funzione della sensibilità personale e soggettiva del danneggiato.

Se la norma che punisce il reato tutela in primo luogo l’interesse collettivo (cfr. TF 1B_489/2011, consid. 2.1; DTF 138 IV 258, consid. 2.2-2.4), il soggetto è considerato danneggiato soltanto se i suoi interessi privati sono stati lesi in modo tale che il danno subito sia la conseguenza diretta dell’atto denunciato.
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale. Petit commentaire, pagg. 365-367)

Vittima

Art. 116 cpv. 1 CPP

La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica. Si tratta quindi di una persona fisica.

Secondo Jeanneret, la vittima rappresenta una categoria particolare di danneggiato e gode pertanto sia dei diritti procedurali concessi al danneggiato sia di altri diritti specifici sanciti all’art. 117 CPP (pag. 166).