Il procedimento civile ha inizio con la domanda giudiziale della persona che sostiene di aver subito un atto razzista o discriminatorio in un rapporto retto dal diritto civile. La domanda deve essere redatta nella lingua ufficiale del Cantone, firmata e inviata in duplice copia (art. 129-131 CPC) all’autorità che ha la competenza per il territorio (art. 9-46 CPC) e per la materia (cfr. legislazione cantonale sull’organizzazione giudiziaria).
Per le azioni in materia di contratto di locazione e affitto il foro (ossia il tribunale competente per il territorio) è semi-imperativo (art. 33 CPC), ossia non può essere modificato prima che sorga la controversia o per tacita accettazione (art. 35 CPC).
Per le azioni in materia di diritto del lavoro il foro (ossia tribunale competente per il territorio) è semi-imperativo (art. 34 CPC), ossia non può essere modificato prima dell’insorgere della controversia o per tacita accettazione (art. 35 CPC).
Ai sensi dell’art. 197 CPC, la procedura ordinaria dev’essere preceduta da un tentativo di conciliazione. Il compito dell’autorità di conciliazione è quello di trovare un accordo tra le parti per evitare un procedimento giudiziario. La conciliazione è una procedura riservata e informale. L’udienza deve svolgersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta di conciliazione. Di norma, le spese della procedura di conciliazione sono addossate all’attore (art. 207 CPC; per le eccezioni cfr. art. 113 CPC). Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC) non vengono riscosse spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC). Per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) non vengono riscosse spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC).
Nelle procedure di conciliazione non è inoltre prevista l’assegnazione di spese ripetibili, ossia l’assunzione delle spese della controparte.
Le parti sono tenute a presenziare all’udienza di conciliazione. Se l’attore non compare, la sua istanza è considerata ritirata; se il convenuto non compare, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancato accordo tra le parti.
Se la procedura di conciliazione fallisce, l’autorità di conciliazione rilascia un’autorizzazione a procedere e il caso è portato avanti con procedura ordinaria. Ulteriori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco). Se l’attore vuole portare avanti il caso e adire il tribunale, deve agire, salvo eccezioni, entro tre mesi dalla notifica dell’autorizzazione a procedere. Se non agisce entro tale termine, si ritiene che la sua causa non sia mai esistita.
Nella procedura di conciliazione le parti possono essere rappresentate da legali titolari di una patente di avvocato riconosciuta in Svizzera (art. 68 cpv. 2 lett. a CPC) o da agenti giuridici patentati, se lo prevede il diritto cantonale (art. 68 cpv. 2 lett. b CPC). Se il richiedente non dispone di risorse sufficienti e il suo caso non appare privo di possibilità di successo, è possibile richiedere all’autorità il gratuito patrocinio totale o parziale. In questo caso, si raccomanda di rivolgersi previamente a un consulente legale.
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