Nel diritto internazionale sono numerose le disposizioni che vietano esplicitamente la discriminazione razziale. A titolo di esempio si possono citare l’art. 14 CEDU, l’art. 2 cpv. 2 Patto ONU I e l’art. 2 cpv. 1 Patto ONU II. La Svizzera ha ratificato anche la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD), dando così facoltà alle persone interessate di intentarle causa per discriminazione razziale dinanzi al Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD)(di norma, le disposizioni internazionali sono rivolte soltanto agli Stati). L’art. 2 lett. a e l’art. 5 ICERD possono inoltre contemplare obblighi della Svizzera direttamente applicabili al singolo individuo.
Il ricorso dinanzi alla Corte EDU presuppone la censura di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dinanzi alla prima istanza nazionale e l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Una violazione del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) può inoltre essere fatta valere soltanto in combinazione con una violazione di un altro diritto previsto dalla convenzione, quale il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) o il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU). Per contro, una decisione può essere impugnata dinanzi al CERD una volta esaurite le vie di ricorso interne, anche senza una precedente censura e unicamente in ragione della violazione di una norma dell’ICERD.
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)
art. 11 CEDU (libertà di riunione ed associazione)
art. 14 CEDU (divieto di discriminazione); può essere fatto valere soltanto in combinazione con un altro diritto sancito dalla convenzione.