Per intentare con successo un’azione legale per disdetta discriminatoria bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.
Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.
Nullità di una disdetta verbale
Una disdetta verbale è nulla (combinato disposto degli art. 266l e 266o CO) e non esplica alcun effetto, nemmeno se non la si contesta. Poiché potrebbe rappresentare un abuso lasciar credere al locatore che la disdetta sia valida, bisognerebbe comunque sempre contestarla.
Richiedere la motivazione della disdetta
Conformemente all’art. 271 cpv. 2 CO, su richiesta la disdetta deve essere motivata. Anche se il locatore rifiuta od omette di fornire le motivazioni, la disdetta resta comunque valida. In questo caso, però, l’onere della prova in un eventuale procedimento giudiziario è a suo carico. La comunicazione delle motivazioni non è soggetta a una particolare forma e può avvenire tramite il modulo di disdetta, con uno scritto a parte oppure verbalmente (p. es. dinanzi all’autorità di conciliazione).
Processo civile
Tentativo di conciliazione (contestazione della disdetta e protrazione del rapporto di locazione)
Secondo l’art. 197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. La persona che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento (art. 273 CO). Se l’oggetto locato funge da abitazione familiare, la disdetta può essere contestata anche dal coniuge o dal partner convivente, anche se questi non è controparte del contratto di locazione (art. 273a CO). Contemporaneamente alla contestazione della disdetta va richiesta anche la protrazione del contratto (art. 272 segg. CO). Qualora respinga la contestazione della disdetta, l’autorità di conciliazione esamina d’ufficio se la locazione possa essere protratta (art. 273 cpv. 5 CO).
L’autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un’intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L’udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell’attore (art. 207 CPC; per le eccezioni cfr. art. 113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).
Procedura ordinaria (ricorso al giudice contro la decisione negativa dell’autorità di conciliazione)
La decisione dell’autorità di conciliazione passa in giudicato se la parte soccombente non ricorre al giudice entro 30 giorni dalla notifica ufficiale dell’atto (art. 209 cpv. 4 CPC).
Denuncia penale (in caso di «disdetta ritorsiva» ai sensi dell’articolo 271a cpv. 1 lett. a CO)
Una disdetta data perché il locatario fa valere in buona fede pretese derivantigli dal rapporto di locazione è considerata ritorsiva ai sensi dell’art. 271a cpv. 1 lett. a CO. Il locatario interessato può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione delle disposizioni sulla protezione dei locatari di locali d’abitazione e commerciali (art. 325bis CP). Dopo la denuncia, l’autorità procede all’assunzione delle prime prove. Se l’autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d’accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.
Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p. es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (art. 122 CPP). Se a discriminare, invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.
Maggiori informazioni sulla procedura adesiva (in tedesco).
Approfondimento
Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Commento
L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.
Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.
Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.
È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).
L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.
Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).