Condizioni contrattuali discriminatorie

Esempio: una compagnia di assicurazioni impone premi per l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore più elevati alle persone originarie di un determinato Paese, senza tuttavia essere in grado di presentare dati statistici attendibili che dimostrino una maggiore frequenza e/o gravità dei sinistri tra questa categoria di persone.

Di norma le parti contraenti sono libere di negoziare le condizioni contrattuali, che sono però spesso predefinite dall’assicuratore. I premi per le assicurazioni di responsabilità civile per veicoli a motore, ad esempio, si fondano su una valutazione del rischio basata su una categorizzazione a monte (tipicamente secondo l’età, la nazionalità e il genere). La discriminazione nelle condizioni contrattuali per motivi di «razza», etnia, religione e origine nazionale o regionale è, sotto il profilo giuridico, un tema spinoso. In questi casi è necessario verificare se vi sia una violazione del principio della protezione della personalità o del principio della buona fede sanciti dal diritto civile (art. 28 CC e art. 2 cpv. 1 CC).

Approfondimento

Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio

1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Commento

L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.

Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.

Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.

È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).

L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.

Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).

Approfondimento

«Razza»

Il costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte peculiarità culturali, religiose o inerenti all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di status socio-economico sono «spiegate» come biologicamente date con l’appartenenza etnica, culturale o religiosa.

Al contrario di quanto avviene nel mondo anglosassone, nell’Europa continentale il concetto di «razza» è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette. Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’[POPUP144]art. 8 Cost. e nell’[POPUP145]art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare.

Le assicurazioni private che adempiono compiti statali sono sottoposte alla vigilanza dello Stato. Le leggi in materia prevedono di norma cosiddetti divieti di abuso. Sono ad esempio abusive le discriminazioni razziali sistematiche. Gli abusi possono essere segnalati alle autorità di vigilanza che hanno la facoltà di avviare un’inchiesta e pronunciare sanzioni (che possono andare fino alla revoca dell’autorizzazione o della concessione).

Attenzione: diversamente dal rifiuto di fornire una prestazione per motivi razzisti, le condizioni contrattuali discriminatorie non sono penalmente perseguibili e possono essere impugnate soltanto in sede civile.

È importante contestare sin dall’inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

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Ricorso al diritto internazionale

Il ricorrente che non condivide la sentenza dell’ultima istanza (nella maggior parte dei casi il Tribunale federale) può, a determinate condizioni, adire un tribunale internazionale. In caso di discriminazione razziale, sarà principalmente la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Il ricorso dinanzi alla Corte EDU presuppone la censura di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dinanzi alla prima istanza nazionale e l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Una violazione del divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) può inoltre essere fatta valere soltanto in combinazione con una violazione di un altro diritto previsto dalla convenzione, quale il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) o il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU). Per contro, una decisione può essere impugnata dinanzi al CERD una volta esaurite le vie di ricorso interne, anche senza una precedente censura e unicamente in ragione della violazione di una norma dell’ICERD.

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