Parallelamente agli accertamenti giuridici (o basandosi su di essi), nella maggior parte dei casi conviene – nel limite del possibile – cercare il dialogo con le persone e i servizi coinvolti.
Per intentare con successo un’azione legale per disparità di trattamento discriminatoria nella sfera privata bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.
Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.
Processo civile
Tentativo di conciliazione
Secondo l’art. 197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L’autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un’intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L’udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell’attore (art. 207 CPC; per le eccezioni cfr. art. 113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).
Procedura ordinaria (azione civile speciale)
A seconda della branca del diritto (successorio, di famiglia, contrattuale ecc.) può essere intentata un’azione civile speciale. Si distingue tra azione costitutiva, azione di condanna a una prestazione e azione di accertamento. Il foro competente cambia a seconda dell’azione (cfr. art. 23 segg. CPC). Il processo civile è una procedura complessa. È quindi importante farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).
Procedura ordinaria (azione per lesione della personalità come fattispecie residuale)
La persona interessata può promuovere un’azione civile per lesione della personalità (art. 28 CC). Generalmente l’azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 20 lett. a CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto di proibire, di far cessare o di accertare la lesione della personalità (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.
Il processo civile è una procedura complessa. È quindi consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).
Approfondimento
Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Commento
L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.
Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.
Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.
È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).
L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.
Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).