Parallelamente agli accertamenti giuridici (o basandosi su di essi), nella maggior parte dei casi conviene – nel limite del possibile – cercare il dialogo con le persone e i servizi coinvolti.
I datori di lavoro privati che non favoriscono lo sviluppo personale e la carriera di una persona per motivi razzisti violano il principio della non discriminazione previsto dal diritto del lavoro (art. 328 CO).
Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.
Processo civile
Tentativo di conciliazione
Secondo l’art. 197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L’autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un’intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L’udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell’attore (art. 207 CPC; per le eccezioni cfr. art. 113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).
Processo in materia di lavoro (denuncia per violazione del divieto di discriminazione)
Il processo in materia di lavoro è una forma particolare della procedura civile ordinaria. Anch’esso deve sempre essere preceduto da un tentativo di conciliazione. Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o quello del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art. 34 cpv. 1 CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto al giudice del lavoro di proibire, di far cessare o di accertare la discriminazione (art. 328 CO o, se del caso, art. 28a cpv. 1 n. 2 CC). In base alla valutazione del caso concreto, il giudice assegna un risarcimento dei danni o una riparazione morale.
Per le controversie in materia di lavoro non sono addossate spese processuali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi (art. 113 seg. CPC). Nel procedimento in materia di diritto del lavoro vi sono inoltre altre specificità che devono essere considerate. Il processo in materia di lavoro è una procedura complessa. È quindi importante farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Maggiori informazioni sulle controversie in materia di lavoro (in tedesco).