Modi di procedere e vie legali in caso di rapporto di lavoro di diritto pubblico

In un rapporto di lavoro di diritto pubblico ci sono varie possibilità di difendersi da osservazioni, vie di fatto e mobbing a sfondo razzista.

Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

Possibili modi di procedere

Reclamo presso un difensore civico cantonale o comunale

Se possibile, è consigliabile rivolgersi dapprima a un difensore civico. Se vi sono scadenze in corso, è opportuno avviare al contempo il procedimento legale ordinario, poiché il reclamo presso il difensore civico non ha effetto sospensivo sui termini. I difensori civici ricevono i reclami e fungono da mediatori tra la popolazione e l’amministrazione pubblica. L’obiettivo è proteggere le persone da comportamenti arbitrari e scorretti dell’amministrazione e di tutelare l’amministrazione da accuse ingiustificate. Di norma, i reclami possono essere presentati in forma scritta od orale. Il difensore civico verifica se l’amministrazione ha agito in modo inappropriato, prende posizione e cerca una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Ha un ampio potere di accertamento (consultazione degli atti, diritto d’informazione), ma non ha facoltà di impartire istruzioni o di disporre, non può infliggere multe o altre sanzioni, né revocare o modificare decisioni amministrative. Generalmente gode di un’alta considerazione presso le autorità e il suo intervento può produrre effetti anche senza facoltà formali.

Denuncia penale

La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l’avvio d’ufficio del procedimento, l’autorità procede all’assunzione delle prime prove. Se l’autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d’accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.
Eventuali pretese di risarcimento nei confronti dello Stato devono essere fatte valere nel processo per responsabilità dello Stato.

Procedura amministrativa ordinaria (opposizione, ricorso, ricorso amministrativo, ricorso di diritto amministrativo)

Per avviare una procedura amministrativa deve essere stata emessa una decisione impugnabile (cfr. a livello federale l’art. 25a PA). Dipende quindi anche in che contesto sono state fatte le osservazioni discriminatorie. La procedura e i rimedi giuridici variano secondo il diritto del personale e l’ente pubblico. I termini e le prescrizioni formali devono essere rispettati. I servizi di consulenza giuridica del Cantone interessato forniscono informazioni in merito.
Nell’istanza si dovrebbero esporre in dettaglio i motivi per cui si contesta all’autorità una discriminazione razziale. In questo modo, secondo la legge sul personale applicabile, è possibile chiedere un risarcimento sotto forma di riparazione morale. Di norma un risarcimento è però richiesto mediante un’azione di responsabilità dello Stato. L’importo è commisurato alla gravità della lesione e alla colpa dell’autore e ammonta di regola ad alcune centinaia di franchi al massimo.

Ricorso all’autorità di vigilanza

Ogni persona, non solo quella direttamente interessata, può presentare un ricorso all’autorità di vigilanza, ossia di regola l’organo superiore all’organizzazione in questione. Il ricorso non è vincolato ad alcun termine o forma. Contrariamente al ricorso amministrativo, non è necessario che sia stata emessa una decisione. L’autorità di vigilanza non è tenuta a entrare nel merito del ricorso e generalmente lo fa soltanto in caso di reiterate violazioni del diritto. Si può tuttavia presupporre che nel caso di un’autorità sospettata di atti razzisti vi sia un serio interesse pubblico ad accertare i fatti. Il ricorso all’autorità di vigilanza è indicato soprattutto nel caso in cui nessun altro rimedio giuridico abbia buone probabilità di successo e vi siano reiterate violazioni del diritto. Attenzione: il ricorso all’autorità di vigilanza non ha effetto sospensivo su eventuali termini.

Azione di responsabilità dello Stato (responsabilità dello Stato per atti razzisti commessi da enti amministrativi)

Il procedimento per responsabilità va avviato soltanto se si hanno prove concrete di un danno materiale (p. es. perdita del lavoro e quindi perdita di guadagno a causa di mobbing) o immateriale (lesione della personalità). In alcuni casi il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile dell’atto razzista. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno regolamenti diversi. L’importo di un eventuale risarcimento è commisurato alla gravità della lesione e alla colpa dell’autore e ammonta di regola ad alcune centinaia di franchi al massimo. Maggiori informazioni sulla responsabilità dello Stato (in tedesco).

Approfondimento

Art. 261bis CP – Discriminazione razziale

1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;
2 chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orienatamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Commento

I cpv. 1–3 menzionano svariate forme di istigazione pubblica al razzismo (l’incitazione all’odio e la diffusione di ideologie razziste). I cpv. 4 e 5, invece, disciplinano la discriminazione diretta di una persona o di un gruppo di persone.

L’art. 261bis CP protegge in primo luogo la dignità umana (cfr. art. 7 Cost.) e di conseguenza anche la pace pubblica, in quanto volta ad assicurare una convivenza pacifica e sicura della popolazione. La dignità umana è violata quando una persona o un gruppo di persone sono lese nell’essenza della loro personalità, ovvero quando sono definite inferiori o quando è loro negata la qualità di essere umano o il diritto alla vita. L’atto deve quindi essere di una certa gravità.

L’art. 261bis CP punisce soltanto le discriminazioni fondate sulla «razza», sull’etnia, sulla religione o sull'orientamento sessuale; l’appartenenza nazionale e la cittadinanza non sono protette.

Approfondimento

«Razza»

Il costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte peculiarità culturali, religiose o inerenti all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di status socio-economico sono «spiegate» come biologicamente date con l’appartenenza etnica, culturale o religiosa.

Al contrario di quanto avviene nel mondo anglosassone, nell’Europa continentale il concetto di «razza» è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette. Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’art. 8 Cost. e nell’art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare.

L’art. 261bis CP punisce soltanto gli atti pubblici. Secondo il Tribunale federale, gli atti o i commenti sono da considerarsi pubblici ai sensi dell’art. 261bis CP quando avvengono «al di fuori dell’ambito privato». Per commenti e atti privati è da intendersi ciò che è espresso nel seno della cerchia familiare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se un atto sia da considerarsi commesso in una cerchia privata, occorre tenere conto delle circostanze concrete. Il numero delle persone presenti può ovviamente giocare un ruolo, ma da solo non basta per configurare un atto pubblico (DTF 130 IV 111, 119 seg., consid. 5.2.2). È di per sé sufficiente la sola possibilità concreta che un osservatore abbia assistito all’episodio di stampo razzista (DTF 133 IV 308, 319, consid. 9.1). A determinate condizioni, in mancanza del carattere pubblico, possono essere fatte valere altre fattispecie penali, quali l’ingiuria (art. 177 CP) o le lesioni personali (art. 122 segg. CP).