Parallelamente agli accertamenti giuridici (o basandosi su di essi), nella maggior parte dei casi conviene – nel limite del possibile – cercare il dialogo con le persone e i servizi coinvolti.
Per intentare con successo un’azione legale contro affermazioni, atti di violenza o soprusi di stampo razzista bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.
Un’affermazione razzista riferita a un gruppo di persone (p. es. Ebrei, Kosovari o persone di colore), ma non a una determinata persona, di regola è rilevante soltanto per il diritto penale, ma non per il diritto civile (art. 261bis CP).
Approfondimento
Art. 261bis CP – Discriminazione razziale
1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;2 chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orienatamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Commento
I cpv. 1–3 menzionano svariate forme di istigazione pubblica al razzismo (l’incitazione all’odio e la diffusione di ideologie razziste). I cpv. 4 e 5, invece, disciplinano la discriminazione diretta di una persona o di un gruppo di persone.
L’art. 261bis CP protegge in primo luogo la dignità umana (cfr. art. 7 Cost.) e di conseguenza anche la pace pubblica, in quanto volta ad assicurare una convivenza pacifica e sicura della popolazione. La dignità umana è violata quando una persona o un gruppo di persone sono lese nell’essenza della loro personalità, ovvero quando sono definite inferiori o quando è loro negata la qualità di essere umano o il diritto alla vita. L’atto deve quindi essere di una certa gravità.
L’art. 261bis CP punisce soltanto le discriminazioni fondate sulla «razza», sull’etnia, sulla religione o sull'orientamento sessuale; l’appartenenza nazionale e la cittadinanza non sono protette.
Approfondimento
«Razza»
Il costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte peculiarità culturali, religiose o inerenti all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di status socio-economico sono «spiegate» come biologicamente date con l’appartenenza etnica, culturale o religiosa.
Al contrario di quanto avviene nel mondo anglosassone, nell’Europa continentale il concetto di «razza» è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette. Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’art. 8 Cost. e nell’art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare.
L’art. 261bis CP punisce soltanto gli atti pubblici. Secondo il Tribunale federale, gli atti o i commenti sono da considerarsi pubblici ai sensi dell’art. 261bis CP quando avvengono «al di fuori dell’ambito privato». Per commenti e atti privati è da intendersi ciò che è espresso nel seno della cerchia familiare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se un atto sia da considerarsi commesso in una cerchia privata, occorre tenere conto delle circostanze concrete. Il numero delle persone presenti può ovviamente giocare un ruolo, ma da solo non basta per configurare un atto pubblico (DTF 130 IV 111, 119 seg., consid. 5.2.2). È di per sé sufficiente la sola possibilità concreta che un osservatore abbia assistito all’episodio di stampo razzista (DTF 133 IV 308, 319, consid. 9.1). A determinate condizioni, in mancanza del carattere pubblico, possono essere fatte valere altre fattispecie penali, quali l’ingiuria (art. 177 CP) o le lesioni personali (art. 122 segg. CP).
Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.
Esigere l’eliminazione del difetto
Le amministrazioni immobiliari o i locatori andrebbero immediatamente informati, dato che di norma hanno tutto l’interesse a che i conflitti tra inquilini si risolvano il più rapidamente possibile. Se non riescono a trovare una soluzione, le parti dovrebbero chiedere l’intervento del locatore, esigendo che elimini il «difetto» (art. 259a cpv. 1 lett. a CO).
Recedere senza preavviso dal contratto di locazione
Se non è più ragionevolmente esigibile che rimanga nell’appartamento e il locatore non ha fatto nulla per risolvere il conflitto, il locatario può recedere senza preavviso dal contratto (art. 259b lett. a e art. 266g CO). Prima di procedere è tuttavia consigliabile rivolgersi a un servizio di consulenza professionale e avere già trovato un nuovo alloggio.
Denuncia penale
La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l’avvio d’ufficio del procedimento, l’autorità procede all’assunzione delle prime prove. Se l’autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d’accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.
Eventuali pretese di risarcimento nei confronti dello Stato devono essere fatte valere nel processo per responsabilità dello Stato.
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Art. 261bis CP – Discriminazione razziale
1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;2 chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orienatamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Commento
I cpv. 1–3 menzionano svariate forme di istigazione pubblica al razzismo (l’incitazione all’odio e la diffusione di ideologie razziste). I cpv. 4 e 5, invece, disciplinano la discriminazione diretta di una persona o di un gruppo di persone.
L’art. 261bis CP protegge in primo luogo la dignità umana (cfr. art. 7 Cost.) e di conseguenza anche la pace pubblica, in quanto volta ad assicurare una convivenza pacifica e sicura della popolazione. La dignità umana è violata quando una persona o un gruppo di persone sono lese nell’essenza della loro personalità, ovvero quando sono definite inferiori o quando è loro negata la qualità di essere umano o il diritto alla vita. L’atto deve quindi essere di una certa gravità.
L’art. 261bis CP punisce soltanto le discriminazioni fondate sulla «razza», sull’etnia, sulla religione o sull'orientamento sessuale; l’appartenenza nazionale e la cittadinanza non sono protette.
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«Razza»
Il costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte peculiarità culturali, religiose o inerenti all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di status socio-economico sono «spiegate» come biologicamente date con l’appartenenza etnica, culturale o religiosa.
Al contrario di quanto avviene nel mondo anglosassone, nell’Europa continentale il concetto di «razza» è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette. Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’art. 8 Cost. e nell’art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare.
L’art. 261bis CP punisce soltanto gli atti pubblici. Secondo il Tribunale federale, gli atti o i commenti sono da considerarsi pubblici ai sensi dell’art. 261bis CP quando avvengono «al di fuori dell’ambito privato». Per commenti e atti privati è da intendersi ciò che è espresso nel seno della cerchia familiare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se un atto sia da considerarsi commesso in una cerchia privata, occorre tenere conto delle circostanze concrete. Il numero delle persone presenti può ovviamente giocare un ruolo, ma da solo non basta per configurare un atto pubblico (DTF 130 IV 111, 119 seg., consid. 5.2.2). È di per sé sufficiente la sola possibilità concreta che un osservatore abbia assistito all’episodio di stampo razzista (DTF 133 IV 308, 319, consid. 9.1). A determinate condizioni, in mancanza del carattere pubblico, possono essere fatte valere altre fattispecie penali, quali l’ingiuria (art. 177 CP) o le lesioni personali (art. 122 segg. CP).
Reclamo presso un difensore civico cantonale o comunale
Se possibile, è consigliabile rivolgersi dapprima a un difensore civico. Se vi sono scadenze in corso, è opportuno avviare al contempo il procedimento legale ordinario, poiché il reclamo presso il difensore civico non ha effetto sospensivo sui termini. I difensori civici ricevono i reclami e fungono da mediatori tra la popolazione e l’amministrazione pubblica. L’obiettivo è proteggere le persone da comportamenti arbitrari e scorretti dell’amministrazione e di tutelare l’amministrazione da accuse ingiustificate. Di norma, i reclami possono essere presentati in forma scritta od orale. Il difensore civico verifica se l’amministrazione ha agito in modo inappropriato, prende posizione e cerca una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Ha un ampio potere di accertamento (consultazione degli atti, diritto d’informazione), ma non ha facoltà di impartire istruzioni o di disporre, non può infliggere multe o altre sanzioni, né revocare o modificare decisioni amministrative. Generalmente gode di un’alta considerazione presso le autorità e il suo intervento può produrre effetti anche senza facoltà formali.
Procedura amministrativa ordinaria in caso di vigilanza statale (opposizione, ricorso, ricorso amministrativo, ricorso di diritto amministrativo)
Per presentare un ricorso amministrativo è necessaria una decisione impugnabile (cfr. a livello federale art. 25a PA). La procedura e i rimedi giuridici variano secondo l’autorità, il settore giuridico e l’ente pubblico. I servizi di consulenza giuridica del Cantone interessato forniscono informazioni in merito. I termini e le prescrizioni formali devono essere rispettati.
Un eventuale risarcimento deve essere chiesto mediante un’azione di responsabilità dello Stato.
Ricorso all’autorità di vigilanza
Ogni persona, non solo quella direttamente interessata, può presentare un ricorso all’autorità di vigilanza, ossia di regola l’organo superiore all’organizzazione in questione. Il ricorso non è vincolato ad alcun termine o forma. Contrariamente al ricorso amministrativo, non è necessario che sia stata emessa una decisione. L’autorità di vigilanza non è tenuta a entrare nel merito del ricorso e generalmente lo fa soltanto in caso di reiterate violazioni del diritto. Si può tuttavia presupporre che nel caso di un’autorità sospettata di atti razzisti vi sia un serio interesse pubblico ad accertare i fatti. Il ricorso all’autorità di vigilanza è indicato soprattutto nel caso in cui nessun altro rimedio giuridico abbia buone probabilità di successo e vi siano reiterate violazioni del diritto. Attenzione: il ricorso all’autorità di vigilanza non ha effetto sospensivo su eventuali termini.
Azione di responsabilità dello Stato (responsabilità dello Stato per atti razzisti commessi da enti amministrativi)
Il procedimento per responsabilità va avviato soltanto se si hanno prove concrete di un danno materiale (p. es. spese per il trasloco resosi necessario per la situazione di mobbing) o immateriale (lesione della personalità). La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno regolamenti diversi. L’importo di un eventuale risarcimento è commisurato alla gravità della lesione e alla colpa dell’autore e ammonta di regola ad alcune centinaia di franchi al massimo. Maggiori informazioni sulla responsabilità dello Stato (in tedesco).