Per intentare con successo un’azione legale contro una satira o una barzelletta razzista bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.
Un’affermazione razzista riferita a un gruppo di persone (p. es. Ebrei, Kosovari o persone di colore), ma non a una determinata persona, di regola è rilevante soltanto per il diritto penale, ma non per il diritto civile (art. 261bis CP).
Approfondimento
Art. 261bis CP – Discriminazione razziale
1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;2 chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orienatamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Commento
I cpv. 1–3 menzionano svariate forme di istigazione pubblica al razzismo (l’incitazione all’odio e la diffusione di ideologie razziste). I cpv. 4 e 5, invece, disciplinano la discriminazione diretta di una persona o di un gruppo di persone.
L’art. 261bis CP protegge in primo luogo la dignità umana (cfr. art. 7 Cost.) e di conseguenza anche la pace pubblica, in quanto volta ad assicurare una convivenza pacifica e sicura della popolazione. La dignità umana è violata quando una persona o un gruppo di persone sono lese nell’essenza della loro personalità, ovvero quando sono definite inferiori o quando è loro negata la qualità di essere umano o il diritto alla vita. L’atto deve quindi essere di una certa gravità.
L’art. 261bis CP punisce soltanto le discriminazioni fondate sulla «razza», sull’etnia, sulla religione o sull'orientamento sessuale; l’appartenenza nazionale e la cittadinanza non sono protette.
Approfondimento
«Razza»
Il costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte peculiarità culturali, religiose o inerenti all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di status socio-economico sono «spiegate» come biologicamente date con l’appartenenza etnica, culturale o religiosa.
Al contrario di quanto avviene nel mondo anglosassone, nell’Europa continentale il concetto di «razza» è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette. Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’art. 8 Cost. e nell’art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare.
L’art. 261bis CP punisce soltanto gli atti pubblici. Secondo il Tribunale federale, gli atti o i commenti sono da considerarsi pubblici ai sensi dell’art. 261bis CP quando avvengono «al di fuori dell’ambito privato». Per commenti e atti privati è da intendersi ciò che è espresso nel seno della cerchia familiare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se un atto sia da considerarsi commesso in una cerchia privata, occorre tenere conto delle circostanze concrete. Il numero delle persone presenti può ovviamente giocare un ruolo, ma da solo non basta per configurare un atto pubblico (DTF 130 IV 111, 119 seg., consid. 5.2.2). È di per sé sufficiente la sola possibilità concreta che un osservatore abbia assistito all’episodio di stampo razzista (DTF 133 IV 308, 319, consid. 9.1). A determinate condizioni, in mancanza del carattere pubblico, possono essere fatte valere altre fattispecie penali, quali l’ingiuria (art. 177 CP) o le lesioni personali (art. 122 segg. CP).
Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.
Denuncia penale
La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l’avvio d’ufficio del procedimento, l’autorità procede all’assunzione delle prime prove. Se l’autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d’accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.
Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p. es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (art. 122 CPP). Se a discriminare, invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.
Maggiori informazioni sulla procedura adesiva (in tedesco).
Approfondimento
Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Commento
L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.
Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.
Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.
È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).
L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.
Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).
Approfondimento
Art. 261bis CP – Discriminazione razziale
1 Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;2 chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
3 chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
4 chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orienatamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
5 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Commento
I cpv. 1–3 menzionano svariate forme di istigazione pubblica al razzismo (l’incitazione all’odio e la diffusione di ideologie razziste). I cpv. 4 e 5, invece, disciplinano la discriminazione diretta di una persona o di un gruppo di persone.
L’art. 261bis CP protegge in primo luogo la dignità umana (cfr. art. 7 Cost.) e di conseguenza anche la pace pubblica, in quanto volta ad assicurare una convivenza pacifica e sicura della popolazione. La dignità umana è violata quando una persona o un gruppo di persone sono lese nell’essenza della loro personalità, ovvero quando sono definite inferiori o quando è loro negata la qualità di essere umano o il diritto alla vita. L’atto deve quindi essere di una certa gravità.
L’art. 261bis CP punisce soltanto le discriminazioni fondate sulla «razza», sull’etnia, sulla religione o sull'orientamento sessuale; l’appartenenza nazionale e la cittadinanza non sono protette.
Approfondimento
«Razza»
Il costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte peculiarità culturali, religiose o inerenti all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di status socio-economico sono «spiegate» come biologicamente date con l’appartenenza etnica, culturale o religiosa.
Al contrario di quanto avviene nel mondo anglosassone, nell’Europa continentale il concetto di «razza» è stigmatizzato come costrutto fondante del razzismo e perlopiù usato tra virgolette. Il termine è tuttavia diffuso nelle convenzioni internazionali ed è per questo impiegato anche nell’art. 8 Cost. e nell’art. 261bis CP per definire una caratteristica sulla base della quale è vietato discriminare.
L’art. 261bis CP punisce soltanto gli atti pubblici. Secondo il Tribunale federale, gli atti o i commenti sono da considerarsi pubblici ai sensi dell’art. 261bis CP quando avvengono «al di fuori dell’ambito privato». Per commenti e atti privati è da intendersi ciò che è espresso nel seno della cerchia familiare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza. Per giudicare se un atto sia da considerarsi commesso in una cerchia privata, occorre tenere conto delle circostanze concrete. Il numero delle persone presenti può ovviamente giocare un ruolo, ma da solo non basta per configurare un atto pubblico (DTF 130 IV 111, 119 seg., consid. 5.2.2). È di per sé sufficiente la sola possibilità concreta che un osservatore abbia assistito all’episodio di stampo razzista (DTF 133 IV 308, 319, consid. 9.1). A determinate condizioni, in mancanza del carattere pubblico, possono essere fatte valere altre fattispecie penali, quali l’ingiuria (art. 177 CP) o le lesioni personali (art. 122 segg. CP).
Processo civile
Di norma, eventuali pretese di diritto civile sono fatte valere già nel procedimento penale (procedura adesiva). In alcuni casi, tuttavia, è consigliabile separare il procedimento civile da quello penale. Non è però possibile far valere in un processo civile specifico pretese di diritto civile già avanzate nel corso del procedimento penale.
Tentativo di conciliazione
Secondo l’art. 197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L’autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un’intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L’udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell’attore (art. 207 CPC; per le eccezioni cfr. art. 113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).
Procedura ordinaria (denuncia per lesione della personalità)
La persona interessata può promuovere un’azione civile per lesione della personalità (art. 28 CC).
Generalmente l’azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 20 lett. a CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto di proibire, di far cessare o di accertare la lesione della personalità (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.
Se si tratta di una lesione della personalità mediante un’esposizione dei fatti ad opera di un mezzo di comunicazione di carattere periodico, la vittima ha inoltre il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g segg. CC) e può esigere la pubblicazione di una rettifica sullo stesso mezzo di comunicazione.
Il processo civile è una procedura complessa. È quindi importante farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).
Approfondimento
Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Commento
L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.
Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.
Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.
È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).
L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.
Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).
Diffusione di opere satiriche o barzellette discriminatorie sulla stampa, alla televisione o alla radio
Reclamo al Consiglio svizzero della stampa
Casi di razzismo sulla stampa, alla televisione o alla radio possono essere segnalati al Consiglio svizzero della stampa che accerta se il codice deontologico dei giornalisti è stato o meno violato e redige una presa di posizione. Parallelamente, può anche emanare raccomandazioni, ma non ha alcun potere sanzionatorio. Chiunque è legittimato a presentare reclamo al Consiglio svizzero della stampa e la procedura è gratuita.
Reclamo a un organo di mediazione radiotelevisivo
Per i suoi programmi radiotelevisivi, la SRG SSR dispone di propri organi di mediazione, uno per ciascuna delle quattro regioni linguistiche. Ogni organo di mediazione esamina i reclami e funge da mediatore tra le parti. Al più tardi 40 giorni dopo la presentazione di un reclamo, riferisce alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo. I reclami devono essere presentati per scritto entro 20 giorni dalla messa in onda della trasmissione. I servizi degli organi di mediazione radiotelevisivi sono gratuiti.
Indirizzi degli organi di mediazione
Ricorso all’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR)
L’AIRRè la massima autorità di vigilanza sui programmi radiotelevisivi del Paese. Nelle sue decisioni tiene conto sia delle esigenze del pubblico sia dell’autonomia delle emittenti radiotelevisive, ma può essere chiamata in causa solo una volta esperita la procedura dinanzi all’organo di mediazione. Pertanto, chi vuole lamentarsi per una trasmissione deve dapprima rivolgersi all’organo di mediazione competente. I servizi dell’AIRR sono in genere gratuiti.