Modi di procedere e vie legali

Per intentare con successo un’azione legale per ommissione di protezione discriminatoria da parte delle autorità bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.

Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall’inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. Attenzione: le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

Possibili modi di procedere

Reclamo presso un difensore civico cantonale o comunale

Se possibile, è consigliabile rivolgersi dapprima a un difensore civico. Se vi sono scadenze in corso, è opportuno avviare al contempo il procedimento legale ordinario, poiché il reclamo presso il difensore civico non ha effetto sospensivo sui termini. I difensori civici ricevono i reclami e fungono da mediatori tra la popolazione e l’amministrazione pubblica. L’obiettivo è proteggere le persone da comportamenti arbitrari e scorretti dell’amministrazione e di tutelare l’amministrazione da accuse ingiustificate. Di norma, i reclami possono essere presentati in forma scritta od orale. Il difensore civico verifica se l’amministrazione ha agito in modo inappropriato, prende posizione e cerca una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Ha un ampio potere di accertamento (consultazione degli atti, diritto d’informazione), ma non ha facoltà di impartire istruzioni o di disporre, non può infliggere multe o altre sanzioni, né revocare o modificare decisioni amministrative. Generalmente gode di un’alta considerazione presso le autorità e il suo intervento può produrre effetti anche senza facoltà formali.

Procedura amministrativa ordinaria (opposizione, ricorso, ricorso amministrativo, ricorso di diritto amministrativo)

Una decisione discriminatoria può essere impugnata mediante ricorso. La procedura e i rimedi giuridici variano secondo l’autorità, il settore giuridico e l’ente pubblico. I termini e le prescrizioni formali devono essere rispettati. I servizi di consulenza giuridica del Cantone interessato forniscono informazioni in merito.
Un eventuale risarcimento deve essere richiesto mediante un’azione di responsabilità dello Stato.

Ricorso all’autorità di vigilanza

Ogni persona, non solo quella direttamente interessata, può presentare un ricorso all’autorità di vigilanza, ossia di regola l’organo superiore all’organizzazione in questione. Il ricorso non è vincolato ad alcun termine o forma. Contrariamente al ricorso amministrativo, non è necessario che sia stata emessa una decisione. L’autorità di vigilanza non è tenuta a entrare nel merito del ricorso e generalmente lo fa soltanto in caso di reiterate violazioni del diritto. Si può tuttavia presupporre che nel caso di un’autorità sospettata di atti razzisti vi sia un serio interesse pubblico ad accertare i fatti. Il ricorso all’autorità di vigilanza è indicato soprattutto nel caso in cui nessun altro rimedio giuridico abbia buone probabilità di successo e vi siano reiterate violazioni del diritto. Attenzione: il ricorso all’autorità di vigilanza non ha effetto sospensivo su eventuali termini.

Azione di responsabilità dello Stato (responsabilità dello Stato per atti razzisti commessi da enti amministrativi)

Il procedimento per responsabilità va avviato soltanto se si hanno prove concrete di un danno materiale (p. es. problemi di salute a causa dell’omissione di protezione da parte di un’autorità) o immateriale (lesione della personalità). La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno regolamenti diversi. L’importo di un eventuale risarcimento è commisurato alla gravità della lesione e alla colpa dell’autore e ammonta di regola ad alcune centinaia di franchi al massimo. Maggiori informazioni sulla responsabilità dello Stato (in tedesco).

Denuncia penale

La persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per omissione di soccorso (art. 128 CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l’avvio d’ufficio del procedimento, l’autorità procede all’assunzione delle prime prove. Se l’autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d’accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia
Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p. es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (art. 122 CPP). Se a discriminare, invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.
Maggiori informazioni sulla procedura adesiva(in tedesco)

Processo civile

Tentativo di conciliazione

Secondo l’art. 197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L’autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un’intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L’udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell’istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell’attore (art. 207 CPC; per le eccezioni cfr. art. 113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).

Approfondimento

Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio

1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Commento

L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.

Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.

Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.

È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).

L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.

Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).

Procedura ordinaria (denuncia per lesione della personalità)

La persona interessata può promuovere un’azione civile per lesione della personalità (art. 28 CC). Generalmente l’azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art. 20 lett. a CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto di proibire, di far cessare o di accertare la lesione della personalità (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.
Il processo civile è una procedura complessa. È quindi consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).

Approfondimento

Art. 28 CC – Protezione della personalità – Contro lesioni illecite – Principio

1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Commento

L’art. 28 CC protegge le persone fisiche e quelle giuridiche da osservazioni o atti di terzi lesivi della personalità. La nozione di personalità comprende l’insieme dei valori fondamentali individuali di una persona. Ne sono protette sia l’esistenza in quanto tale sia le specificità individuali.

Possono essere lese la personalità fisica, la personalità emozionale o psichica, la personalità sociale (p. es. la sfera privata e l’autodeterminazione informativa), l’onore o la personalità economica.

Una lesione della personalità secondo l’art. 28 CC è data soltanto in presenza di un’offesa di una certa gravità. La lesione della personalità deve inoltre essere illecita (ovvero non giustificata). La lesione non è illecita se, ad esempio, è giustificata dal consenso della persona lesa o da un interesse preponderante pubblico o privato (p. es. l’interesse del pubblico ad essere informato). Occorre quindi chiedersi se sia effettivamente data una lesione della personalità ai sensi della legge e, in caso affermativo, se sussistano motivi che la giustifichino. La colpa del convenuto non è tuttavia presupposta.

È autorizzato a chiedere l’intervento del giudice soltanto chi è direttamente leso nella sua personalità. L’attore può chiedere che la lesione della personalità sia fatta cessare, accertata o proibita (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può chiedere in particolare la pubblicazione di una rettifica dell’osservazione razzista o eventualmente della sentenza contro il convenuto. Se possibile, la pubblicazione deve raggiungere lo stesso pubblico che ha preso atto dell’osservazione lesiva della personalità dell’interessato. A determinate condizioni, chi è leso nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera dei media ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti (art. 28g CC).

L’art. 328 CO disciplina la protezione della personalità del lavoratore.

Maggiori informazioni sui delitti contro l’onore(in tedesco).