Atti impugnabili
Decisioni, decreti, ordinanze o atti procedurali delle autorità previste dalla legge (in particolare del pubblico ministero)
Decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dalla legge
Art. 393 CPP
Il reclamo in senso stretto è un rimedio giuridico sussidiario all’appello che può essere interposto solo contro le decisioni contro le quali non è proponibile l’appello (art. 394 lett. a CPP). DTF 139 IV 199, consid. 5.2.
Atti impugnabili
Decisioni, decreti, ordinanze o atti procedurali delle autorità previste dalla legge (in particolare del pubblico ministero)
Decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dalla legge
Art. 393 CPP
Motivi
Art. 393 cpv. 2 CPP
Presupposti di ammissibilità
L'appello è inammissibile.
Art. 394 CPP
Art. 398 segg. CPP
Termine
I reclami vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine
Art. 396 CPP
Effetto sospensivo
Nessun effetto sospensivo (art. 387 CPP)
Occorre chiedere espressamente l'effetto sospensivo nell'atto del reclamo e/o dell'appello.
Art. 387 CPP