Reclamo

Il reclamo in senso stretto è un rimedio giuridico sussidiario all’appello che può essere interposto solo contro le decisioni contro le quali non è proponibile l’appello (art. 394 lett. a CPP). DTF 139 IV 199, consid. 5.2.

Atti impugnabili

Decisioni, decreti, ordinanze o atti procedurali delle autorità previste dalla legge (in particolare del pubblico ministero)

Decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dalla legge

Art. 393 CPP

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Motivi

  • Violazioni del diritto, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett.
    a)
  • Accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b)
    Inadeguatezza (lett. c)

Art. 393 cpv. 2 CPP

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Presupposti di ammissibilità

L'appello è inammissibile.

Art. 394 CPP
Art. 398 segg. CPP

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Termine

I reclami vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine

Art. 396 CPP

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Forma della procedura

Scritta

Art. 385 CPP
Art. 396 cpv. 1 CPP
art. 390 CPP

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Effetto sospensivo

Nessun effetto sospensivo (art. 387 CPP)
Occorre chiedere espressamente l'effetto sospensivo nell'atto del reclamo e/o dell'appello.

Art. 387 CPP